Per i reati in materia di IVA che hanno comportato un’evasione grave non ci sarà più un termine massimo di durata del processo; la prescrizione sarà azzerata dopo ogni fase processuale, quindi in pratica non si applicherà mai.
Niente più speranza di prescrizione per chi è accusato di reati in materia di IVA. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con una sentenza depositata il 20/01/16, che di fatto abroga la prescrizione per i reati che hanno comportato un’evasione grave dell’IVA. Adesso occorre attendere la Corte costituzionale.
Già annunciata ed è arrivata ieri: la motivazione della sentenza della Cassazione del 21 settembre 2015, depositata ieri [1], conferma le previsioni.
La Cassazione, infatti, ha stabilito che da ora in poi nei processi per reati di frode in materia di IVA [2] i giudici non potranno più dichiarare la prescrizione c.d. massima, ma dovranno ricominciare a ricontare il termine dopo ciascuna fase del processo.
La legge italiana [3] prevede infatti che il termine di prescrizione si azzeri al termine di ogni fase processuale o quando vengono adottati alcuni atti. Ad esempio il termine si interrompe con la richiesta di rinvio a giudizio, o con la sentenza di condanna di primo grado, di appello ecc.
Per evitare però che l’azzeramento del termine ad ogni fase porti alla celebrazione di processi lunghissimi, il codice prevede che in ogni caso un processo non possa durare, considerati tutti e tre i gradi, più del termine di prescrizione aumentato di un quarto [4]. In questo caso, indipendentemente dall’azzeramento del termine in ciascuna fase, il giudice dovrà dichiarare prescritto il reato.
La Corte di Giustizia europea [5] aveva stabilito che questa norma violava l’obbligo dell’Italia di punire le evasioni IVA, arrecando così un danno all’Unione Europea, che viene finanziata anche tramite una parte degli introiti IVA. Secondo i giudici europei il termine massimo di prescrizione rendeva di fatto non punibili le violazioni più gravi, perché le indagini e i processi in questi casi sono molto complessi e richiedono necessariamente tempi lunghi.
La Corte di Cassazione ha deciso di applicare direttamente la sentenza della Corte europea e ha ritenuto non necessario chiedere il giudizio della Corte costituzionale.
Secondo la sentenza depositata ieri il giudice non potrà più applicare il termine massimo di prescrizione, ma solo il termine intermedio in questi casi:
– quando l’accusa riguarda un reato di frode in materia di IVA;
– quando l’evasione è grave.
Di fatto questo porterà all’abrogazione della prescrizione. Per i reati in materia di IVA, infatti, il termine di prescrizione è di 8 anni, tranne per l’omesso versamento che ha un termine più breve (6 anni). Da oggi, in pratica, il termine di 10 anni non riguarderà più tutti i gradi e le fasi del procedimento (indagini, primo grado, appello e cassazione), ma ciascuna fase. Quindi teoricamente i processi potranno durare anche 20 o 30 anni senza che si arrivi mai alla prescrizione.
La Corte non ha precisato, ma ha ritenuto possibile, che la nuova regola si applichi non solo alle frodi IVA, ma a tutti i reati che riguardano l’IVA, cioè anche ai semplici e comuni omessi versamenti [6].
Non resta quindi che attendere la pronuncia della Corte costituzionale, già chiamata a pronunciarsi dalla Corte d’Appello di Milano [7]. Nell’attesa, però, i giudici dovranno già applicare quanto deciso dalla Cassazione.
[1] Cass. sent. n. 2210 del 20.1.2016
[2] D.Lgs. n. 74/2000, artt. 2, 3
[3] Art. 160 cod. proc. pen.
[4] Art. 161 cod. proc. pen.
[5] Corte Giust. UE, sent. 8 settembre 2015
[6] D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter
[7] App. Milano ord. 18 settembre 2015