Ancora una volta, a ridosso di un adempimento fiscale di nuova introduzione quale, nel caso specifico, la TASI, le Associazioni in intestazione sono costrette a segnalare e sottolineare le enormi difficoltà che stanno incontrando i professionisti nel provvedere al calcolo ed alla liquidazione dell’imposta, a maggior ragione dopo le nuove disposizioni del D.L. 16 del 06.03.2014. In particolare il comma 688 dell’art.1 della Legge 147/2013 prevede che:
· la scadenza dei pagamenti è confermata al 16 giugno ed al 16 dicembre;
· per l’anno 2014 il calcolo dell’imposta dovrà essere effettuato sulla base delle delibere TASI che saranno pubblicate sul sito del MEF entro il prossimo 31 maggio;
· per i Comuni le cui delibere saranno pubblicate entro la predetta data del 31 maggio si dovrà procedere al calcolo della TASI sia per l’abitazione principale che per gli altri immobili (quali abitazioni secondarie, capannoni, negozi, uffici e aree edificabili).
· nel caso in cui i Comuni non pubblichino le loro delibere entro il 31 maggio p.v., per le sole abitazioni principali il versamento dovrà essere eseguito in un'unica rata entro il 16 dicembre, mentre, per tutti gli altri immobili, i contribuenti saranno tenuti ad eseguire il pagamento dell'acconto al 16 giugno applicando l'aliquota dell'1 per mille, per poi conguagliare a dicembre.
Senza entrare nel merito delle complicazioni poste dal rispetto del limite massimo previsto dalla Legge di stabilità, la quale impone, per ogni tipologia di immobile, che la somma delle aliquote IMU e TASI non possa superare il 10,6 per mille (come, ad esempio, nel caso in cui un comune avesse già fissato l’aliquota IMU massima per gli immobili a disposizione e/o locati), il primo aspetto che appare immediatamente evidente è che, considerato che le delibere pubblicate entro il 31 maggio esplicano efficacia rispetto alla liquidazione della prima rata di giugno, sia con riguardo alle abitazioni principali che rispetto a tutti gli altri immobili, ai professionisti resterebbero solo 10 giorni lavorativi per il reperimento delle delibere (e le relative complesse interpretazioni), l’adeguamento dei software , l’acquisizione di dati mai richiesti prima a taluni contribuenti (si pensi ai detentori di immobili per i quali ora necessitano gli identificativi catastali degli immobili detenuti), l’elaborazione dei modelli di pagamento.
Inoltre, nel caso della delibera comunale non pubblicata entro il 31 maggio, al quale sono interessati solo gli immobili diversi dalle abitazioni principali, oltre ai problemi già evidenziati, si pone l’ulteriore criticità del versamento della prima rata relativo a immobili che il comune potrebbe escludere dalla TASI con la delibera da adottarsi entro il 31 di Luglio (secondo la scadenza ad oggi conosciuta). Come conseguenza i versamenti di giugno potrebbero risultare non dovuti, generando così il diritto al rimborso e un ulteriore disagio ai contribuenti tenuti a presentare apposita istanza al comune. In particolare tale disagio colpirebbe ancor più gli inquilini impossibilitati ad effettuare eventuali compensazioni del credito TASI con l’IMU se non proprietari di altri immobili.