l D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n.90, con le disposizioni contenute nell’articolo 14, ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 la detrazione IRPEF per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. È stata, inoltre, aumentata l’aliquota della detrazione che, per gli interventi effettuati dal 6 giugno fino al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 se si tratta di interventi sulle parti comuni degli edifici), passa dal 55% al 65%.
Più in generale, si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura (originariamente) del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.
La norma che ha introdotto l’agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.
Il già ricordato articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla predetta data.
L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36% come modificata dal nuovo articolo 16-bis del DPR 917/1986 .
In sintesi la normativa al riguardo prevede che:
- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55% (ora al 65%) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;
- l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);
- è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).
Si evidenzia che, poiché i citati commi 344, 345, 346 e 347 prevedono dei limiti massimi di detrazione (di 100.000, 60.000 e 30.000 euro a seconda dei casi) ma non dei limiti massimi di spesa, l'innalzamento dal 55 al 65 per cento della percentuale di detrazione comporta automaticamente una diminuzione della spesa massima agevolabile in relazione al medesimo intervento. In altri termini, l'aumentata detrazione non comporta benefici fiscali al di sopra di un livello di spesa minore, rispetto alla situazione previgente.
Gli interventi che riguardano le parti comuni del condominio
Il comma 2, del citato articolo 14, del decreto legge n.63/2013, in riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, prevede l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.
La norma incentiva la riqualificazione energetica di interi stabili condominiali, attraverso una maggiorazione dell’incentivo fiscale per un periodo di tempo più lungo. Si tratta della stessa detrazione prevista dal comma 1, applicata sino al 30 giugno 2014 anziché al 31 dicembre 2013 e riguardante interventi:
a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile; si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile è stato recentemente riformulato dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici). Nel testo in vigore dal 18 giugno 2013, l'articolo 1117 prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).
Il successivo articolo 1117-bis (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012, n. 220, ed in vigore dal 18 giugno 2013) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (Del condominio negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.
b) ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
La ripartizione della detrazioni in dieci anni
Il comma 3, dell’articolo 14, stabilisce che la detrazione spettante ai sensi del presente articolo va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
La disposizione prevede inoltre l'applicazione, "in quanto compatibili", delle seguenti disposizioni:
- articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Il comma 24, dell'articolo 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici che erano state disposte dal precedente comma 20. In particolare, la lettera a) stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1, sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008. Tali valori sono stati definiti con il D.M. 11 marzo 2008, pubblicato in Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66.
La lettera b) prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione. Tale disposizione non è compatibile con la determinazione di dieci quote annuali effettuata dallo stesso comma 3, dell’articolo 14 del citato decreto legge .
La lettera c) specifica che non è richiesta l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio (articolo 1, comma 348, lettera b), della legge finanziaria 2007) per:
- gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1);
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione (comma 347 del medesimo articolo 1).
La seconda disposizione richiamata dal comma in esame (comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 185 del 2008) prevede l'obbligo per il contribuente di inviare una specifica comunicazione ai fini della detrazione.
Più in dettaglio, il comma 6, prevede che i contribuenti interessati alle detrazioni di cui ai commi da 344 a 347 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, devono inviare, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 6 maggio 2009), in caso di interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica (anche mediante intermediari abilitati), entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Tale comunicazione serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
I soggetti beneficiari
Sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi i titolari di reddito di lavoro autonomo, tra cui i condomini per gli interventi operati sulle parti comuni condominiali (articoli 1117 e 1117-bis c.c.);
- i contribuenti che conseguono redditi d’impresa (ditte individuali, società di persone e società di capitali) ;
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti non commerciali.
Tali soggetti devono necessariamente possedere l’immobile residenziale oggetto dell’intervento sul quale hanno sostenute le relative spese, in base ai diritti di:
- piena o nuda proprietà ovvero
- (per le persone fisiche) sulla base di altri diritti reali di godimento, quali usufrutto (art.981 c.c.), diritto d’uso (art. 1021 c.c.), diritto di abitazione (art. 1571 c.c.)
Gli adempimenti da ricordarsi per ottenere l’eco-bonus
Tra le modifiche apportate dal D.L. n. 63/2013, come modificato in sede di conversione in legge, è molto rilevante quella che prevede che , nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’attestato di prestazione energetica (APE) debba essere rilasciato prima del certificato di agibilità e non al termine dei lavori.
L’APE deve essere fornito:
- a cura del costruttore, per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni (quando i lavori insistono su oltre il 25% dell’involucro dell’edificio);
- a cura del proprietario dell’immobile, per gli edifici esistenti venduti o locati ad un nuovo locatario.
Va evidenziato che l’attestato di certificazione energetica (ACE) diventa attestato di prestazione energetica (APE): in questo modo, uniformandosi a quanto avviene nel resto d’Europa, il D.L. n. 63/2013 ha eliminato alcuni equivoci, in base ai quali la previgente certificazione doveva essere rilasciata da un apposito ente terzo.
Si ricorda, inoltre, che occorre inviare la documentazione all’ENEA; trattasi del soggetto al quale la legge ha affidato il compito di ricevere tutta la documentazione obbligatoria per usufruire delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano.
ENEA da tempo gestisce un portale informativo dedicato all’efficienza energetica degli immobili (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ ), in cui l’utente può navigare agevolmente, scegliendo fra otto diverse sezioni.
Per gli interventi di efficienza energetica, nel caso di opere i cui lavori si protraggano oltre l’anno d’imposta, è previsto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione relativa alle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello di ultimazione dei lavori. Il modello di comunicazione (modello IRE), con le relative istruzioni, è stato approvato con provvedimento direttoriale del 6 maggio 2012, per rispondere ad esigenze di monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla concessione del bonus fiscale per gli interventi di risparmio energetico.