Quando, agli inizi dell’anno in corso, il prof. Marcello Giuseppe Feola fu nominato Commissario per la ricostruzione post sisma e post frana sull’Isola di Ischia, assunsi un impegno, anzitutto con me stesso e poi con il mio successore e con i cittadini colpiti dai due eventi catastrofici: garantire un passaggio di consegne ordinato e la massima collaborazione nell’avvio della nuova gestione commissariale.
A questo impegno si accompagnava, e continua ad accompagnarsi, la scelta di non intervenire nel dibattito pubblico sulla ricostruzione, così come avevo già deciso di fare in occasione dell’avvicendamento nel precedente incarico quale Commissario per la ricostruzione nel Centro Italia.
La breve comunicazione pubblica che ritengo ora doverosa non contraddice tale impegno, che anzi confermo, ma nasce esclusivamente dall’esigenza di assicurare un’informazione completa e corretta su alcune scelte rilevanti per il processo di ricostruzione in corso.
Mi riferisco, in particolare, ai recenti articoli di stampa e ai servizi televisivi riguardanti l’ultima ordinanza adottata dal Commissario Feola in materia di delocalizzazione, rispetto alla quale non intendo esprimere valutazioni sulle scelte compiute dalla nuova gestione commissariale.
Ritengo, tuttavia, opportuno precisare, per completezza di informazione, che in occasione del richiamato passaggio di consegne sottoposi al Commissario Feola il testo di una nuova ordinanza in materia di delocalizzazioni, predisposto per adeguare la disciplina vigente alle previsioni e al nuovo assetto determinati dall’approvazione, nell’ottobre 2025, del Piano della ricostruzione da parte della Regione Campania, che, come è noto, aveva disciplinato le delocalizzazioni obbligatorie, con tutte le conseguenze relative alle demolizioni e alla nuova articolazione delle opportunità delocalizzative.
Tale testo, peraltro, era stato inviato, alla fine dello scorso anno, ai Sindaci dell’isola e alla Regione Campania per raccoglierne le valutazioni, unitamente alla richiesta di esprimersi sulla possibilità di introdurre la monetizzazione che, pur non essendo prevista dalla legge, ritenevo opportuno prevedere — come ora fatto dal Commissario Feola — subordinandola, tuttavia, all’espressione di una precisa volontà politica da parte delle Istituzioni rappresentative dei cittadini, vale a dire dei Sindaci e della Regione.
L’ordinanza non fu emanata per rispetto istituzionale nei confronti del Commissario subentrante, al quale trasmisi il testo e i contenuti sino ad allora definiti, rimettendo alla nuova gestione ogni successiva determinazione.
La ragione che mi induce a intervenire non riguarda, dunque, tali scelte - alcune delle quali assunte in doverosa applicazione delle disposizioni di legge e delle previsioni del Piano - bensì la decisione di modificare il regime dei compensi dei tecnici incaricati dai cittadini di svolgere le attività professionali necessarie alla presentazione dei progetti di ricostruzione privata e all’esecuzione dei conseguenti lavori.
Ciò in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dal Commissario Feola, con una disciplina che riporta i compensi a quanto previsto alle origini del processo di ricostruzione, alcuni commenti hanno incautamente e falsamente evocato un utilizzo distorto di risorse pubbliche quale conseguenza delle decisioni da me assunte nel 2022.
Poiché tale ricostruzione non corrisponde al vero, ritengo utile e necessario chiarire l’esatta portata delle decisioni allora assunte, non a difesa del mio operato, ma per consentire una corretta e completa valutazione dell’esercizio delle funzioni pubbliche connesse ai poteri commissariali.
Mi riferisco, in particolare, a quanto disposto con l’ordinanza commissariale n.17 del 31 maggio 2022, con la quale, prima della disastrosa frana che avrebbe colpito l’Isola nel successivo mese di novembre, a fronte del totale stallo delle attività di ricostruzione privata, mi determinai ad introdurre rilevanti modifiche alla disciplina sino ad allora vigente.
Tale scelta fu assunta in attuazione di precise disposizioni di legge, contenute nei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 13 della legge n.15 del 2022, intervenute in concomitanza con la mia nomina a Commissario per la ricostruzione a Ischia, mentre già svolgevo le funzioni commissariali per le Regioni colpite dal sisma del 2016.
La legittimità di tale impostazione fu, peraltro, oggetto di uno specifico parere reso da cinque autorevoli giuristi - un Consigliere di Stato, un Consigliere della Corte dei conti e tre esperti e docenti universitari in discipline giuridiche e urbanistiche - che ritennero la disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 3, dell’ordinanza n. 17 del 2022 una legittima e ragionevole attuazione dei poteri commissariali previsti dalla legge.
Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo destinato alla ricostruzione privata fu, quindi, radicalmente modificato, in attuazione delle richiamate disposizioni di legge che operavano un’armonizzazione tra la disciplina vigente per la ricostruzione post-sisma del 2016 e quella, meno efficace, prevista per Ischia, applicando anche in tale contesto le modalità procedimentali già sperimentate con successo in Centro Italia.
Ai tecnici furono attribuiti doveri e incombenze professionali aggiuntivi rispetto a quanto sino ad allora previsto, consistenti nella redazione di elaborati e asseverazioni relativi alla cosiddetta “ricostruzione conforme” al preesistente e alle conseguenti attestazioni sulla conformità urbanistica, ad una diversa modalità di elaborazione delle domande di condono edilizio, al calcolo del contributo e alla relativa asseverazione.
In tal modo, in applicazione di una legge dello Stato, ai tecnici che operavano per la ricostruzione sull’Isola venivano richieste prestazioni analoghe a quelle previste per la ricostruzione nel Centro Italia, ed anzi ancor più onerose, stante la complessa situazione urbanistica dell’isola, con l’attribuzione della qualifica di incaricati di servizio di pubblica necessità e con la conseguente, doverosa, applicazione del medesimo regime tariffario per gli onorari professionali.
Fu, quindi, assunto, quale limite massimo per gli onorari dei tecnici, il parametro previsto dall’articolo 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, vigente per la ricostruzione nel Centro Italia, facendo altresì riferimento al decreto ministeriale n. 140 del 2012, che disciplina i compensi professionali, e prevedendo una riduzione del 30 per cento rispetto alla misura massima dei compensi stessi.
Ciò in quanto, dal momento che ai tecnici operanti a Ischia venivano richieste prestazioni analoghe a quelle previste per la ricostruzione nel Centro Italia, anche il relativo regime tariffario non poteva che essere uniforme per evidenti ragioni di equità.
Il richiamato parere evidenziava, inoltre, come tale disciplina non potesse neppure considerarsi, in senso stretto, una deroga alla normativa del 2018, trattandosi dell’applicazione a Ischia del più recente regime previsto per la ricostruzione del Centro Italia, coerente con le nuove e più ampie prestazioni professionali richieste ai tecnici.
Tale disciplina non rappresentava soltanto un doveroso adeguamento a principi di equità e parità di trattamento, ma corrispondeva in modo diretto all’interesse dei cittadini colpiti dal sisma.
Non solo perché le nuove procedure introdotte si dimostrarono più complete e rapide, ma soprattutto perché consentivano ai cittadini di non dover sostenere direttamente la spesa relativa alla parte dei compensi professionali non coperta dal contributo pubblico.
Erano infatti pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano il fatto che i tecnici, in applicazione della normativa e dei tariffari vigenti, richiedevano compensi che risultavano superiori a quelli riconosciuti con la concessione del contributo, con la conseguenza che la parte eccedente restava a loro carico.
L’ordinanza n. 17 del 2022 poneva rimedio a tale situazione, ammettendo a contributo il maggiore onere ed evitando così che gravasse direttamente sui cittadini danneggiati dal terremoto.
Le nuove regole furono vistate dalla Corte dei Conti e non comportavano, come correttamente dichiarato dal Commissario Feola, alcun aggravio per il bilancio dello Stato ma unicamente una diversa, e solo eventuale, distribuzione del contributo massimo concedibile.
Con l’ordinanza appena emanata, la nuova gestione commissariale ha ritenuto di ripristinare i precedenti limiti per il pagamento delle prestazioni professionali, come previsti dal decreto-legge n.109 del 2018. Si tratta di una scelta che non spetta a me commentare; ciò che è certo è che, qualora il tecnico richieda il pagamento della tariffa professionale prevista dalla normativa vigente, la parte eccedente i limiti di cui al decreto-legge n. 109 del 2018 non potrà essere riconosciuta a valere sul contributo pubblico e quindi resterà a carico dei cittadini.
Questa è la corretta e completa ricostruzione dei fatti e del contenuto delle decisioni assunte.
Per il resto, rivolgo al Commissario Feola, ai Sindaci, ai tecnici e ai cittadini l’auspicio che il percorso di ricostruzione possa proseguire con efficacia e continuità e che le nuove regole sulle delocalizzazioni, conseguenti alle scelte di pianificazione già assunte e fondate sui principi di sicurezza e rigenerazione, possano produrre i risultati attesi.
Giovanni Legnini
