Divieto di sbarco per l'isola d'Ischia, emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 20 marzo 2018.
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia a partire dal 30 marzo 2018 fino al 31 ottobre 2018.
DECRETO 20 marzo 2018
Limitazione all’afflusso e alla circolazione dei veicoli sull’Isola di Ischia.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 30 marzo 2018 al 31 ottobre 2018 sono vietati l'afflusso e lacircolazione sull'Isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme,Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degliautoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a personeresidenti nel territorio della regione Campania o condotti da personeresidenti sul territorio della Regione Campania con esclusione diquelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabiledell'Isola.
Art. 2
Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.
Art. 3
Deroghe
Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedi' al venerdi', purche' non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
c) veicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verra' concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della Citta' Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
j) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del C.d.S,) con targa estera;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;
l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;
m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sara' rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune, limitatamente al periodo dal 30 marzo al 14 luglio 2018 e al
periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2018;
n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sara' rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;
o) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;
p) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera;
q) veicoli di proprieta' di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attivita' produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell'isola.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito conla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 aeuro 1.658 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui aldecreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.
Art. 5
Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appuratae reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioniin deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'Isola diIschia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiorealle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenzeche hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non siesaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali,in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprioprovvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, unulteriore periodo di circolazione.
Art. 6
Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per laparte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua esistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con ilpresente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 20 marzo 2018 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasportie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, reg. n. 1, foglio n. 606